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Statuto

dell'Associazione, fra escursionisti,
"Nadhir" Gruppo escursionisti "Franco Ventura"

Titolo I

Denominazione e sede

art. 1

Nello spirito della Costituzione Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede a Roma […] una associazione non commerciale operante in attività sportive e ricreative rivolte alla montagna e non solo che assume la denominazione di “Nadhir” Gruppo escursionisti “Franco Ventura”.

Essa aderisce all’Unione Italiana Sport Per Tutti (UISP) e relative strutture periferiche.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre Associazione che hanno finalità simili e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva agli organismi aderenti al Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) alle leghe sportive e simili sia nazionali che locali.


Titolo II

Scopo e oggetto

art. 2

L’Associazione vuole essere un centro di vita associativa a carattere volontario e democratico.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi e ricreativi per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

art. 3

L’Associazione si propone di:

a) promuovere e sviluppare attività escursionistiche in montagna e non solo,

b) organizzare iniziative varie per promuovere l’attività escursionistica, compresa la partecipazione a manifestazioni organizzate da altre associazioni che hanno scopi simili,

c) promuovere anche mediante corsi l’educazione alla sicurezza in ambiente montano e collaborare alla formazione degli istruttori UISP secondo le norme e le istruzioni della relativa Commissione per la formazione.

L’Associazione inoltre mediante specifiche deliberazioni potrà:

a) gestire impianti propri o di terzi utili per le attività di cui sopra,

b) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni attinenti all’escursionismo, nonché per la gestione di impianti ed aree verdi utili all’attività escursionistica,

c) svolgere in via meramente marginale e senza scopo di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento.


Titolo III

Soci

art. 4

Il numero di soci è illimitato.

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le società e le organizzazioni che ne condividono gli scopi e si impegnano a realizzarli.

art. 5

Chi intende essere ammesso come socio deve farne richiesta, anche verbale, all’Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dall’Associazione.

La qualifica di socio si acquisisce ad ogni effetto con il rilascio della tessera sociale.

L’Associazione adotta come tessera sociale la tessera nazionale dell’UISP, pertanto il socio dell’Associazione è anche socio dell’UISP ai sensi dell’art. 4 comma terzo,dello statuto nazionale dell’UISP.

art. 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione,

- a partecipare alla vita associativa (elezione degli organi dirigenti, esprimere il proprio voto riguardo le modifiche allo statuto e alla approvazione delle delibere degli organi dirigenti).

I soci sono tenuti:

- all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali,

- al pagamento del contributo associativo e delle quote di partecipazione di cui all’art. 7.

I soci sono anche destinatari dei diritti e dei doveri previsti dallo statuto e dagli atti normativi dell’UISP, compreso il diritto alla protezione assicurativa secondo l’apposita convenzione stipulata dall’UISP a favore dei propri soci.

art. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale che in ogni caso non può essere inferiore all’importo della tessera nazionale dell’UISP e determinato annualmente, per l’anno successivo, con delibera del Consiglio Direttivo. I soci non hanno diritto a richieder indietro tale contributo né l’associazione può in alcun caso restituirlo.

Il contributo stesso è intrasmissibile e non è rivalutabile.

I soci sono inoltre tenuti a versare le quote di partecipazione alle diverse attività dell’Associazione stabilite dal Presidente dell’Associazione in relazione ai costi delle attività stesse.


Titolo IV

Recesso-Esclusione

art. 8

La qualifica di socio si perde per:

a) recesso,

b) mancato pagamento del contributo associativo entro le date stabilite per le tessere UISP,

c) esclusione,

d) morte.

art. 9

Le dimissioni del socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’esclusione è deliberata dal C.D. quando:

a) il socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione,

b) il socio svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione,

c) il socio in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali all’Associazione.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

art. 10

Le deliberazioni adottate in materia di recesso e di esclusione devono essere comunicate ai soci mediante lettera.


Titolo V

Fondo comune

art. 11

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali.

Costituiscono, inoltre, il fondo comune, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale.

In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

art. 12 esercizio sociale

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il C.D. deve predisporre

il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.


Titolo VI

Organi dell’Associazione

art. 13

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli associati,

b) il Consiglio Direttivo,

c) il Presidente.

art. 14

L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.

La relativa convocazione deve effettuarsi in ogni caso per atto scritto (anche e-mail o fax) da spedire o consegnare almeno venti giorni prima dell’adunanza e contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

art. 15

L’Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio consuntivo,

b) procede alla nomina delle cariche sociali,

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione,

d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il C.D. lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati, in questo caso la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla data della richiesta.

art. 16 assemblea

L’Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, nominando i liquidatori.

art. 17

In prima convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni; è possibile la delega da rilasciarsi per iscritto.

Le delibere dell’Assemblea sono valide prese a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per il quale occorre il voto favorevole dei due terzi degli associati.

art. 18

L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione ed in sua assenza dal vicepresidente. Qualora manchi anche il vicepresidente l’assemblea è presieduta dalla persona designata dall’assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal presidente dell’assemblea.

Delle riunioni viene redatto verbale.

art. 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque membri scelti tra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, il segretario, e il cassiere.

Il C.D. è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due membri. In quest’ultimo caso la convocazione è fatta con atto scritto (anche e-mail o fax) da spedire o consegnare non meno di otto giorni prima dell’adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il C.D. è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Ad esso spetta pertanto, tra l’altro:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari,

b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo,

c) compilare il regolamento interno,

d) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all’attività sociale,

e) deliberare circa il recesso o l’esclusione degli associati,

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola l’associazione,

g) fissare l’ammontare del contributo associativo,

h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione.

Delle riunioni del C.D. viene redatto verbale.

L’evidenza delle entrate e delle uscite e dei relativi titoli è curata dal cassiere.

art. 20

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del comitato decadono dall’incarico, il comitato può sostituirli nominando nell’ordine i primi tra i non eletti. Questi rimangono in carica fino allo scadere dell’intero comitato. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il comitato può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decade oltre la metà dei membri del comitato l’assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo comitato.

art. 21 presidente

Il presidente che viene eletto dal C.D. ha la rappresentanza e la firma legale dell’associazione. Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione, compresa la determinazione dell’ammontare delle quote di partecipazione all’attività dell’Associazione, e, previa delibera del C.D., il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al vice convocare entro trenta giorni il C.D. per l’elezione del nuovo presidente.

art. 22 pubblicità e trasparenza degli atti

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (assemblea, C.D., soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività della associazione, con particolare riguardo ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Titolo VII

Scioglimento

art. 23

Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato dall’assemblea in conformità a quanto previsto dall’art. 17.

In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a enti o associazioni che perseguono le stesse finalità della associazione sciolta, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge del 23-12-1996 n° 662.

art. 24 norma finale

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.



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Gruppo escursionistico “Franco Ventura” - Università “La Sapienza” Roma